Si avvicina un fine settimana di shopping effervescente per Brindisi e i comuni del territorio provinciale. L’attesissimo avvio dei saldi invernali, previsto per venerdì 5 gennaio, seguito dalla festa dell’Epifania il giorno successivo, segna l’inizio del primo weekend di vendite a prezzi scontati. Un periodo molto atteso sia dagli acquirenti, che possono vedere esaudita la richiesta del miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche dagli esercenti del settore moda, dove la vendita “a saldo” rappresenta un’opportunità per recuperare i capitali investiti nei mesi precedenti e reinvestire gli introiti per gli acquisti futuri, in modo da soddisfare le esigenze, sempre molteplici, dell’utenza, in vista della prossima stagione primaverile/estiva.
Il settore dell’abbigliamento e delle calzature non ha ancora visto una piena ripresa dalle difficoltà causate dalla pandemia. A ciò si aggiunge l’andamento climatico straordinario degli ultimi mesi, con temperature eccezionalmente elevate, che ha ridotto le vendite dei capi autunnali, contribuendo a un notevole calo della consueta spesa familiare dedicata all’abbigliamento e alle calzature nel 2023, rispetto a quanto registrato nel 2019. Inoltre, a incidere negativamente sul settore, ci sono stati l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. È necessario intervenire con specifiche misure di supporto per il settore della moda, in particolare per i negozi locali, che rappresentano un presidio di sicurezza e decoro urbano. Infatti queste attività offrono sempre cordialità, professionalità e un’esperienza d’acquisto di qualità, elementi essenziali che le contraddistinguono.
Ora, con l’avvio dei saldi invernali, ci si auspica di dare una spinta positiva al comparto, collegando maggiormente le vendite agli adeguati periodi stagionali.
“I saldi invernali rappresentano un’importante opportunità per il comparto della moda – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo – ma è fondamentale sostenere il settore in questo momento critico. Confidiamo che questo periodo di vendite possa portare un respiro di sollievo per i nostri commercianti locali e auspichiamo un supporto mirato per garantire la vitalità e la prosperità delle attività di prossimità”.
Per ulteriori informazioni e dettagli relativi agli sconti e alle promozioni dei negozi aderenti, si rimanda all’allegato
SALDI INVERNALI AL VIA IL 5 GENNAIO ANCHE IN PUGLIA: CONFERMATA LA DATA DI PARTENZA
COME GESTIRE CORRETTAMENTE I PREZZI DURANTE I SALDI
In Puglia i saldi invernali partiranno il 5 GENNAIO E TERMINERANNO IL 28 FEBBRAIO 2024. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che recepisce la cd “Direttiva Omnibus” – Direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione Europea relative alla protezione dei consumatori.
Il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 è entrato in vigore il 2 aprile 2023 e modifica, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006) in particolare sui seguenti temi:
- Annunci di riduzioni dei prezzi in vista dei prossimi saldi e per le vendite con sconti nei negozi fisici, negli outlet e sull’online.
- Regolamentazione dell’E-COMMERCE.
- Rafforzamento delle SANZIONI per pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie a danno dei consumatori.
ANNUNCI RIDUZIONE PREZZI IN OCCASIONE DI CAMPAGNE PROMOZIONALI (COMPRESI I SALDI)
Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state pubblicate le FAQ elaborate allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo con riferimento alle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo di cui all’articolo 17-bis del Codice del consumo (come introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento della direttiva UE 2019/2161).
In sintesi i contenuti del provvedimento in relazione alle campagne di vendita promozionali:
- ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;
- per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori (sono esclusi dunque gli sconti praticati nei confronti di un numero ristretto di persone, come nel caso di operazioni a premi o tessere di fidelizzazione) nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo: a tale prezzo più basso deve dunque fare riferimento l’annuncio di riduzione, cioè lo sconto pubblicizzato, allo scopo di evitare che si realizzi nel corso dell’ultimo mese un “rialzo” di prezzo strumentale, atto a far sì che lo sconto si riveli in realtà fittizio;
- nel caso in cui la riduzione riduzione di prezzo aumenta progressivamente (ad es. durante i SALDI): il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo e per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il PREZZO SENZA LA RIDUZIONE ANTERIORE ALLA PRIMA APPLICAZIONE della riduzione di prezzo.
- Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
- la norma si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali) ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98;
- la norma non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui al D. Lgs. n. 198/2021, art. 2, comma 1, lett. m)(prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione; prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5) e art. 4, comma 5-bis (prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; tutti i tipi di latte);
- la norma non si applica neppure alle vendite sottocosto di cui all’art. 15, comma 7, del D. Lgs. n. 114/98 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente;
- per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.
Chiunque violi le disposizioni dell’art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/98
Per restare aggiornato con le ultime news seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale YouTube. Per scriverci e segnalarci un evento contattaci!